PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

      1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Ostuni.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale della Puglia, su richiesta del sindaco di Ostuni, previa delibera del consiglio comunale.
      3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro un mese dalla presentazione della richiesta di cui all'articolo 2 da parte del sindaco di Ustuni. L'autorizzazione è concessa per non più di trenta anni ed è rinnovabile.


Art. 2.

      1. Nella richiesta di autorizzazione all'apertura della casa da gioco, il sindaco di Ostuni deve indicare quale struttura deve essere adibita allo scopo.
      2. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Ostuni.
      3. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito direttamente dal comune di Ostuni attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico, ovvero attraverso una società che operi in regime di concessione.


Art. 3.

      1. La regione Puglia, sentito il comune di Ostuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

 

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      2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

          a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto per i minori di anni diciotto, nonché per tutti gli impiegati degli enti pubblici e di diritto pubblico della regione;

          b) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con slot machine:

          c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

          d) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa e il controllo delle risultanze della gestione medesima da parte degli organi competenti;

          e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario e il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione e i relativi controlli; la possibilità di revoca della concessione da parte dell'amministrazione comunale senza obbligo alcuno di risarcimento del danno o indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

          f) ogni altra prescrizione e cautela idonea alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.


Art. 4.

      1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

          a) il 50 per cento al comune di Ostuni con l'obbligo, per l'amministrazione comunale,

 

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di destinare la metà di tali introiti ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate ovvero a iniziative, opere e servizi d'interesse pubblico, di miglioramento, di valorizzazione e di incremento del settore turistico;

          b) il 25 per cento alla provincia di Brindisi per iniziative, opere e servizi di interesse pubblico, di miglioramento, di valorizzazione e di incremento del settore turistico;

          c) il 25 per cento alla regione Puglia che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.


Art. 5.

      1. Il presidente della giunta regionale della Puglia, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale pubblica, dispone la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
      2. Ai fini della vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.


Art. 6.

      1. Alla casa da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, in materia di tasse di concessione governativa.


Art. 7.

      1. Al servizio cassa della casa da gioco si applicano le disposizioni vigenti per le banche al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita, e, in particolare, il decreto-legge 3 maggio

 

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1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ed il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.


Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.